Condizioni per l'imposta
L’imposta di soggiorno è dovuta da coloro che dimorano temporaneamente a scopo turistico in ville, appartamenti ed allogi in genere siti nel territorio di un comune diverso da quello di loro residenza. Si considerano a scopo turistico i soggiorni effettuati per scopi diversi da quelli di lavoro.
Chi deve pagare l'imposta di soggiorno
Debitori dell'imposta di soggiorno sono i proprietari, gli usufruttari o affittuari di alloggi siti nel territorio comunale ed ivi non residenti, e che utilizzano gli immobili per temporanea dimora a scopo turistico. Non sono soggetti all'imposta di cui al presente titolo i cittadini emigrati all'estero iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.).
Costo
L'imposta di soggiorno è dovuta annualmente ed è comprende un'imposta base riferita alla categoria attribuita all'immobile ed un'imposta aggiuntiva commisurata per categoria e per metro quadrato di superficie utile di ogni unità abitativa. E' irrilevante il nummero delle persone che utilizzano a sopi turistici l'immobile.
Documenti da presentare e termini
- I proprietari, gli usufruttari o affittuari di alloggi siti nel territorio comunale ed ivi non residenti, che utilizzano gli immobili per temporanea dimora a scopo turistico nel corso dell'anno solare, devono presentare al Comune apposita denuncia per ciascuna unità immobiliare.
- La denuncia deve essere compilata su un apposito modulo e va presentata entro l'anno solare all'ufficio tributi del Comune.
- La denuncia è valida anche per gli anni successivi, fino a presentazione di una nuova denuncia di variazione (anche cessazione).
L'imposta è dovuta per anno solare.